Art. 38.
(Norme di attuazione).

      1. Il Ministro dello sviluppo economico, con apposito regolamento da adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina la materia e fissa i requisiti che le associazioni professionali devono possedere per essere iscritte nel Registro, nonché per essere autorizzate a rilasciare gli attestati di competenza previsti dall'articolo 36, sulla base dei seguenti princìpi:

          a) gli statuti delle associazioni professionali devono garantire la trasparenza delle attività e degli assetti associativi e la dialettica democratica tra gli associati ed escludere il fine di lucro;

          b) le associazioni professionali devono avere una struttura organizzativa e

 

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tecnico-scientifica consolidata e devono prevedere procedure operative adeguate all'effettivo e oggettivo raggiungimento delle finalità della associazione stessa, nonché adottare un codice deontologico che garantisca il corretto comportamento dei propri iscritti nei confronti degli utenti;

          c) devono essere definiti un limite temporale per la validità dell'attestato di competenza e le modalità per il suo rinnovo, determinati sulla base di elementi oggettivi che garantiscano la permanenza dei requisiti in capo al professionista.

      2. I codici deontologici di cui al comma 3 dell'articolo 34 e i requisiti stabiliti dalle associazioni professionali ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 34 sono valutati dal Ministero dello sviluppo economico ai fini dell'iscrizione delle medesime associazioni nel Registro.